Gli interventi relativi alla Civiltà rupestre del cosiddetto Parco della storia dell’uomo hanno comportato un significativo, a tratti radicale, cambiamento del paesaggio del Parco nei luoghi interessati dai lavori a Murgia Timone. In questa sezione viene descritta la normativa vigente in relazione agli interventi effettuati ed ai risultati.
Osservatori circolari sul Belvedere di Murgia Timone
Gli osservatori circolari posizionati sul belvedere di Murgia Timone sono presenti nella relazione generale dell’intervento della Civiltà rupestre descritti come segue a pagina 99 e 100 del documento:
Il belvedere di Sant’Agnese, riqualificato e ripensato come area di sosta e cerniera lungo il percorso sentieristico, diventa - una volta risolto il problema dell’accesso delle automobili - uno spazio nel quale inserire delle aree di sosta amovibili progettate in modo da integrarsi con il sistema paesaggistico. Degli elementi di seduta circolari, ricollegandosi alle forme primordiali della civiltà neolitica, forniscono l’occasione strepitosa di ammirare, seduti e all’ombra, la straordinaria quinta urbana della città di Matera da un luogo privilegiato. Queste nuove sedute in legno si caratterizzano per essere completamente amovibili e reversibili senza alcun impatto sul territorio.
Nella conferenza di servizi decisoria del 22 Febbraio 2019 la Soprintendenza non autorizza la realizzazione di questi cosiddetti osservatori circolari del paesaggio con la seguente motivazione: Ai sensi dell’Art 21 del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) non dovranno essere realizzati gli elementi circolari denominati "osservatori del paesaggio" previsti sul Belvedere di Sant’Agnese in quanto gli stessi, sebbene in legno e completamente amovibili, costituiscono percettivamente ingombri volumetrici di notevole impatto visivo. Per la sosta potranno invece essere collocate delle semplici sedute lignee.
Nonostante questa prescrizione questi elementi sono stati realizzati come mostrano le immagini, la Soprintendenza non ha spiegato come mai le ragioni di questa prescrizione siano venute meno.
In ogni caso la presenza di questi elementi non riguarda solo il Codice dei Beni Culturali ma tutte le norme di tutela dell’ambiente e del paesaggio contenute nel Piano del Parco come areale intorno a luoghi di interesse eccezionale ed elevato secondo le classificazioni presenti, articoli 4, 6, e da 51 a 57 delle NTA del Piano del Parco.
In definitiva questi elementi sono una scelta arbitraria dei progettisti non contemplata da nessuna norma riguardante i luoghi.
Facciamo notare che mentre su Murgia Timone il paesaggio riconosciuto dall’UNESCO viene trasformato con la motivazione descritta dai progettisti, cioè introducendo elementi alieni la cui forma ricorda i monumenti circolari del Villaggio Neolitico, si realizza per effetto dell’intervento Preistoria, degli stessi progettisti, la trasformazione del contesto archeologico e paesaggistico vincolato del Villaggio Neolitico attraverso elementi rettilinei costituiti dalle cosiddette passerelle flessibili.
Blocchi di pietra posizionati sopra le chiese rupestri
Un altro elemento introdotto arbitrariamente dai progettisti sono delle pietre posizionate in forma semi circolare sopra le chiese rupestri di San Vito, Sant’Agnese, Asceterio di Sant’Agnese, mentre per quanto riguarda la chiesa di Madonna delle tre porte i massi posizionati sono quelli che si trovavano originariamente davanti all’ingresso della chiesa.
Questa trasformazione paesaggistica visibile oltre che sui luoghi indicati anche a grande distanza dalla città di Matera non è stata trattata nella conferenza di servizi, e quindi non è chiaro come sia stata autorizzata. Facciamo notare che questa scelta progettuale che si ripete su 4 delle sette chiese interessate non ha alcun fondamento storico o architettonico in relazione alle chiese rupestri del Parco della Murgia Materana, per cui si tratta di un intervento che falsa completamente dei monumenti e dei luoghi che hanno mantenuto il proprio originale aspetto come minimo dal medioevo nella forma in cui lo abbiamo avuto fino agli interventi del cosiddetto Parco della storia dell’uomo.
Per quanto attiene alla normativa in riferimento alla introduzione di questi elementi di natura differente al contesto calcarenitico dei luoghi, ricordiamo che tutte le chiese rupestri ricadono nell’ambito della Zona A di riserva integrale, che se si considera il pianoro superiore come Zona B di riserva generale rimane il divieto di nuove opere edilizie, trasformazione dei luoghi e trasformazione edilizia come indicato agli art. 4, 5, 6,10, 11, 12, 51, 52, 54, 55, 57, 58 delle NTA del Piano del Parco.
Oltre queste vi sono anche le norme contenute nell’Allegato C - Norme di gestione del Piano del Parco in particolare riferimento all’art. 4 dove è riportato quanto segue:
In particolare, qualsiasi progetto per intervento di trasformazione edilizia e/o infrastrutture all’interno del territorio del Parco, dovrà ottenere la prevista autorizzazione da parte dell’Ente Parco, il quale potrà anche richiedere le modifiche che si rendessero necessarie a far si che le nuove opere non intacchino le finalità istitutive del Parco e/o provochino sensibile alterazione all’aspetto ed allo stato dei beni e delle bellezze panoramiche.
Poichè l’introduzione di questi elementi ha comportato un massiccio uso di mezzi pesanti che hanno visibilmente danneggiato il substrato roccioso affiorante identitario del Parco della Murgia Materana, queste opere sono interessate anche dalle seguenti norme (divieti) contenute nell’Allegato C - Norme di gestione del Piano del Parco
Art. 3 - Divieti
Nel territorio del Parco sono vietati:
f) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geologici
Art. 6 - Tenuta dei cantieri
L’accesso dei mezzi pesanti al cantiere avverrà secondo modalità da concordare con l’Ente Parco, lungo itinerari prefissati, avendo cura di evitare danni a vegetazione, o morfologia dei sentieri, lungo il tragitto.
Eventuali alterazioni eventualmente provocate lungo il percorso, e nell’area di cantiere, verranno ripristinate a cura e spese del soggetto titolare dell’intervento.
La fattibilità tecnica/operativa, e di cantiere, costituisce comunque elemento di valutazione preventiva della fattibilità dell’intervento ai fini della procedura di V.I.A.
Art. 7 - Tutela delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche.
E’ vietato manomettere o comunque alterare le cose dichiarate dall’Ente Parco di notevole interesse naturalistico, geologico e paleontologico.
Paesaggio dell’area di San Falcione e Madonna delle tre porte
Tutto quanto indicato nella normativa al precedente punto sui blocchi di pietra ha identica validità per l’impatto paesaggistico e sulle componenti geomorfologiche di superficie prodotto dalla realizzazione dei nuovi muri a secco che perimetrano i sentieri di accesso a San Falcione e Murgia Timone.
In questo caso si tratta di una trasformazione radicale dei luoghi che nei progetti esecutivi non è illustrata ma viene citata come opera di ingegneria naturalistica volta a tutelare il percorso di accesso ai monumenti, accesso esteso ai disabili.
Questi casi sono trattati nelle specifiche schede Madonna delle tre porte e San Falcione oltre che nella pagina relative all’analisi normativa sui muri a secco di questa sezione
Riferimenti
Di seguito i documenti di riferimento riguardanti la normativa citata