I lavori del progetto sezione Preistoria e Civiltà Rupestre del Parco della storia dell’uomo hanno interessato diverse aree e monumenti presenti sul territorio del Parco della Murgia Materana sul quale esistono normative di riferimento e specifiche a partire da 35 anni fa (ad oggi) con la legge 771/1986. A questa prima legge nazionale sono seguite quelle regionali con l’istituzione del Parco, la legge per le aree protette regionali, l’istituzione dell’Ente di Gestione del Parco ed infine il Piano del Parco con la normativa di dettaglio. Nel 2007, grazie alle garanzie di salvaguardia per effetto del combinato legislativo nazionale e specifico, un’area di circa 1.000 ettari del Parco, comprendente tutta la zona interessata dai lavori di Invitalia, è stato dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
La finalità preminente di tutte le leggi che riguardano il Parco della Murgia Materana è quella di trasmetterne alle generazioni future il luogo nella sua integrità con i relativi valori storici, ambientali e paesaggistici presenti da millenni.
Leggi e normative in vigore
Di seguito il combinato delle leggi in vigore, nazionali, regionali ed internazionali che riguardano il Parco della Murgia Materana e tutte le aree interessate dai lavori di Invitalia.
- D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali
- Legge 771/1986 - Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera
- Legge 394/1991 - Legge quadro nazionale sulle aree naturali protette
- Leggi Regione Basilicata 11/1990 - Istituzione del Parco della Murgia Materana
- Legge Regione Basilicata 28/1994 - Legge quadro regionale sulle aree naturali protette
- Legge Regione Basilicata 2/1998 - Istituzione dell’Ente di Gestione del Parco della Murgia Materana
- Legge Regione Basilicata 51/2000 - Normative sulla sentieristica regionale
- Piano del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano (2005)
- Sito UNESCO World Heritage List - criteri III - IV - V (2007)
Leggi e normative di riferimento
Vincoli Ministeriali di tutela
I lavori di Invitalia relativi al cosidetto Parco della storia dell’uomo interessano tutti i monumenti presenti a Murgia Timone e la chiesa di Madonna della Croce.
I diversi monumenti presenti nel Parco della Murgia Materana interessati dai lavori hanno un proprio decreto specifico di interesse culturale e vincolo di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939 evolutasi mantenendo interesse e vincoli nella legge n. 42/2004 conosciuta come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Normative nazionali
Limitatamente ai luoghi interessati dai progetti e lavori appaltati da Invitalia nell’area di Murgia Timone gli interventi legislativi in ordine cronologico sono:
Legge n. 1089/1939 - Tutela delle cose d’interesse artistico o storico
Decreto Ministeriale 8 Settembre 1967 - Decreto di particolare interesse archeologico e relativi vincoli per il Villaggio Neolitico di Murgia Timone
Decreti Ministeriali 08 Aprile 1968 - Decreti di particolare interesse culturale per le chiese e complessi rupestri:
Chiesa di Madonna delle tre porte
Chiesa di Madonna della croce
Chiesa di Sant’Agnese
Asceterio di Sant’Agnese
Chiesa di San Pietro in Principibus
Complesso rupestre di San Falcione
Chiesa di San Vito
Per gli aspetti ambientali e paesaggistici il successivo Piano del Parco (2005) richiamerà: le leggi
Legge n. 1497/1939 - Protezione delle bellezze naturali
D.Lgs 490/1999 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
Queste normative al momento sono state assorbite dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui di seguito riportiamo gli articoli attinenti ai fatti esposti nel presente documento.
D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 10 - Beni culturali
Art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
Art. 20 - Interventi vietati
Art. 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione
Art. 25 - Conferenza di servizi
Art. 29 - Conservazione
Art. 30 - Obblighi conservativi
Art. 131 - Paesaggio
Art. 136 - Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 142 - Aree tutelate per legge (lettere F e M)
Art. 146 – Autorizzazione (Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica)
Legge 771/1986 - Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera
Art. 1 - Finalità / Testo integrale
“La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.”
Art. 2. - Normativa generale / Demanda al Comune di Matera l’approvazione del Piano Generale di Recupero nonché i vincoli ambientali e paesaggistici;
Piano Generale di Recupero in attuazione della 771/1986 - Normativa Tecnica di Attuazione
Approvato dal Comune di Matera la NTA prevede:
Art. 22 - “Qualsiasi attività di trasformazione territoriale agricola ed edilizia dell’altopiano Murgico è subordinata alla redazione di strumenti urbanistici esecutivi - piani d’ambito - di iniziativa comunale” […] “ In assenza dei predetti strumenti urbanistici nel comprensorio in esame sono consentite solo attività di manutenzione e risanamento conservativo … con il mantenimento delle attuali destinazioni d’uso.”
Art. 25 – Trasformazioni ammissibili / prevede che
“Per le attività di tempo libero connesse alla fruizione del patrimonio archeologico, naturalistico - ambientale, geo - morfologico e storico - monumentale dell’altopiano murgico, sono consentite le seguenti attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in oggetto:
a) viabilità carrabile: è consentita la manutenzione della viabilità carrabile esistente, con il mantenimento delle caratteristiche di finitura esterna (strade bianche);
b) viabilità pedonale: vanno individuati e valorizzati opportunamente gli antichi sentieri e mulattiere di collegamento tra le emergenze storico - artistiche e morfologiche dell’altopiano, con particolare riferimento ai tracciati, individuati nella planimetria allegata di collegamento tra l’altipiano murgico, il fondo della Gravina ed i Rioni Sassi […];
per le “Chiese e Cenobi rupestri: è prescritta la salvaguardia ed il restauro architettonico, storico - artistico e morfologico - ambientale delle strutture ipogee e delle relative pertinenze”.
In riferimento alla disciplina urbanistica, il Piano del Parco ha valore di Piano Regolatore Generale Intercomunale ai sensi dell’art.12 della n. 1159 del 17/8/1942 (art. 1 delle NTA del Piano del Parco).
A sua volta le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale di Recupero approvato dal comune di Matera ai sensi della Legge 771/86 all’art. 1 sancisce quanto segue:
“ La presente Normativa Tecnica di attuazione delle Previsioni Generali di Recupero dei Rioni Sassi (di seguito PGdR), costituisce specificazione esecutiva delle finalità di “conservazione e recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei Rioni Sassi di Matera, e di salvaguardia del prospiciente Altipiano Murgico”
La perimetrazione del Parco Regionale della Murgia Materana, così come definito dal Piano del Parco (art. 34 L.R. n. 28/94), integrato dalla perimetrazione dei Rioni Sassi definita dal presente PGdR, si assumono quale comprensorio “di preminente interesse nazionale” di cui alla legge n.771/86, art.1. “
Normative specifiche del Parco della Murgia Materana
Istituito con Legge Regionale della Basilicata n. 11 del 3 Aprile 1990, il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano o Parco della Murgia Materana rientra tra quelli soggetti alle disposizioni della Legge n. 394/1991, legge quadro nazionale delle aree protette.
La Regione Basilicata ne specificherà ulteriormente la normativa con la L.R. n. 28/1994 sulle aree naturali protette della regione, nel 1998 istituisce con Legge Regionale 2/1998 l’Ente di Gestione del Parco della Murgia Materana, e infine provvede alla pubblicazione e definitiva adozione del Piano del Parco che costituisce la normativa dedicata e di dettaglio di tutto il relativo territorio.
Tutte le leggi che istituiscono e regolano il territorio e la gestione del Parco della Murgia Materana derivano dalla dichiarazione dell’unicità dei luoghi dovuti alla compresenza di un grande patrimonio archeologico e storico insieme ad un altrettanto importante patrimonio naturale, coesistenti nello straordinario paesaggio rupestre della Murgia Materana.
E’ proprio questa eccezionale e tangibile presenza di valori e testimonianze della storia umana a partire dal paleolitico, ed in continuità fino a nostri giorni, insieme ai valori di un ambiente rupestre eccezionale costituito da gravine, valloni e altipiani della Murgia Materana a motivare il suo riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel 2007, riconoscimento arrivato dopo 14 anni rispetto ai Sassi di Matera in virtù di tutta la specifica normativa prodotta dedicata alla salvaguardia del patrimonio culturale presente.
Gi articoli più significativi che riguardano il Parco della Murgia Materana in relazione ai fatti illustrati in questo esposto sono:
Legge Regionale Basilicata n. 11/1990 - Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - (Allegato Normativa 01- LR-11-1990)
Art. 1 Finalità, Art. 2 - Istituzione e tutela del Parco, - Art. 3 Obiettivi, Art. 4 Area del Parco,
Art. 5 Piano del Parco, Art. 8 Divieti.
Legge n. 394/1991 - Legge quadro nazionale sulle aree protette
Art. 25 - Strumenti di attuazione / norma che stabilisce il valore vincolante di un Piano del Parco regionale quale strumento tutela paesaggistico e urbanistico al di sopra di piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
Legge Regionale Basilicata n. 28/1994 - Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata
Art. 10 - Individuazione di aree naturali protette / il Parco della Murgia Materana viene individuato come area naturale protetta ai fini della legge.
Legge Regionale Basilicata n. 2/1998 - Istituzione dell’Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Piano del Parco della Murgia Materana (2005)
articolato nelle seguenti tre sezioni:
A. RELAZIONE
B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
C. NORME DI GESTIONE DEL PARCO
Piano del Parco della Murgia Materana - A. RELAZIONE
Articoli e norme di riferimento rispetto ai lavori di Invitalia
3.5.1 - Norme di tutela
Conformemente alle prescrizione delle vigenti leggi (L.R. 11/90, 28/94. L. n.394/91), le “zone omogenee individuate sono soggette alle seguenti normative di tutela:
Zone di “riserva integrale”
Nella zona di “riserva integrale” l’ambiente va conservato e ricostituito nella sua integrità: è prescritta pertanto la conservazione e tutela di tutti gli elementi costituenti l’ambiente (geografici, paesaggistici, vegetazionali, faunisticì, stonico/antropici ecc.).
Lungo tutto il percorso della Gravina di Piciano la riserva integrale è estesa, oltre che per la sezione della forra, anche sul piano per l’area di affioramento del substrato roccioso carbonatico.
Non è pertanto consentito il pascolo, lo sfruttamento forestale, agricolo e minerario, gli scavi, i sondaggi, terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, qualsiasi lavoro che comporti modifiche all’aspetto del terreno e della vegetazione, qualsiasi atto che provochi turbamento alla fauna ed alla flora e/o introduzione di specie estranee di vegetali o di animali.
Non è consentita alcuna trasformazione d’uso del suolo e degli eventuali manufatti che vi insistono.
Sono consentiti solo interventi di “mantenimento” e “restauro” delle componenti ambientali ed antropiche, da condurre su esplicita autorizzazione dell’Ente Parco.
Zone di” riserva generale”
Nelle zone di“riserva generale”1 ‘ambiente va conservato nei suoi aspetti naturalistici e storico/antropici.
Non sono pertanto consentite trasformazioni dell’uso del suolo, quali i disboscamenti, gli spietramenti.l’estendimento degli eventuali coltivi esistenti. Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali preesistenti. Non è consentito costruire nuove opere edilizie: fatte salve quelle scaturenti da necessità di conservazione attiva e gestione dei manufatti preesistenti stonicizzati (jazzi., masserie, casini ecc.).
Zone di “protezione”
Nelle zone di” protezione” l’ambiente va salvaguardato nelle sue componenti fondamentali e ricondotto, ove possibile, alle sue connotazioni originarie e comunque non contrastati con le stesse.
Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e di trasformazione d’uso del suolo.
Sono altresi consentite costruzioni e trasformazioni edilizie, rivolte specificatamente alla valonizzazione dei fini istitutivi del Parco.
- Norme di tutela paesaggistica
Articolate per elementi di interesse naturalistico, stonico-antropico, archeologico, geo-morfologico di estensione aerale o puntuale, individuati e classificati ciascuno con un giudizio di valore sintetico (eccezionale - elevato - medio - basso); per gli elementi (puntuali o aerali) di valore eccezionale -elevato, il Piano consente esclusivamente attività ed interventi di “conservazione” delle caratteristiche costitutive di pregio degli elementi stessi.
Onde consentire di valutare con attenzione le eventuali trasformazioni (conservative) consentite, il Piano prevede il ricorso a procedure di valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), secondo le vigenti leggi; è prevista anche una “V.I.A./puntuale’, per le valutazioni d’intorno paesaggistico sugli interventi/trasformazioni consentite sulle strutture “puntuali” (masserie, jazzi, ecc.); [...]
3.5.2 - Norme di valorizzazione / norma che si limita ai casi di valorizzazione di aziende produttive operanti nel Parco.
Particolarmente significativa e rilevante ai fini di questo documento quanto riportato al successivo articolo che riportiamo integralmente:
3.6 - Parti contrade e ruoli urbanistici specifici
Accanto alla “zonazione” a carattere naturalistico- ambientale, il piano opera una lettura ed organizzazione per “parti” del vasto territorio del Parco, finalizzata alla ricomposizione di un disegno unitario di tutela e valorizzazione delle qualità e “vocazionalità” specifiche che le stesse esprimono.
Il Piano individua quindi il “cuore” del Parco nei vasti territori che vanno da Murgia Timone, fino a Murgia S.Andrea, Lucignano e relative gravine e gravinelle. “Cuore” definibile non solo in termini naturalistici, ma anche di utilizzazione prevalentemente agricolo-zootecnica: ampi spazi rurali strettamente correlati alle emergenze morfologiche / ambientali del Parco.
Per queste aree, costituenti il corpo, l’aspetto fondamentale naturalistico/ambientale del Parco da trasmettere integro alle generazioni future, il Piano prevede un’azione prevalentemente di tutela, degli aspetti naturalistici e delle attività tradizionali, lasciando all’iniziativa dei privati proprietari la possibilità di integrare le strutture esistenti, con iniziative diversificate di tipo agrituristico, inserite nel circuito di valorizzazione che sarà predisposto dall’Ente Parco.
4.1.2 - Itinerari del Parco / individuazione e classificazione degli itinerari del Parco.
4.2.2 - Norme di gestione / individuazione delle principali norme di gestione contenute nell’Allegato C del Piano del Parco.
Piano del Parco della Murgia Materana - B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articoli e norme di riferimento rispetto ai lavori di Invitalia
Art. 4 -
Suddivisione del territorio del Parco in zone omogenee
individua le zone omogenee ricadenti nel Parco e i relativi livelli di tutela in: Zona A: riserva integrale, Zona B: riserva generale, Zona C: zona di protezione.
I luoghi descritti nel presente documento ed interessati dai lavori appaltati da Invitalia ricadono nella zone A e B che di seguito vengono riportate integralmente
Art. 5 -
Zona di riserva integrale
“Nella zona a) di riserva integrale l’ambiente va conservato e ricostituito nella sua integrità; è prescritta, pertanto, la conservazione e tutela di tutti gli elementi costituenti l’ambiente (geografici, paesaggistici, vegetazionali, faunistici, storico/antropici ecc.).
Non è pertanto consentito il pascolo, lo sfruttamento forestale, agricolo e minerario, gli scavi, i sondaggi, terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, qualsiasi lavoro che comporti modifiche all’aspetto del terreno e della vegetazione, qualsiasi atto che provochi turbamento alla fauna ed alla flora e/o introduzione di specie estranee di vegetali o di animali.
Non è consentita alcuna trasformazione d’uso del suolo e degli eventuali manufatti che vi insistono.
Sono consentiti solo interventi di “mantenimento” e “restauro” delle componenti ambientali ed antropiche, da condurre su esplicita autorizzazione dell’Ente Parco.
Art. 6 - Zona di riserva generale
“Nelle zone di riserva generale l’ambiente va conservato nei suoi aspetti naturalistici e storico / antropici. Non sono pertanto consentite trasformazioni dell’uso del suolo, quali i disboscamenti, gli spietramenti, l’estendimento degli eventuali coltivi esistenti. Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nei limiti individuati al successivo titolo II.
Non è consentito costruire nuove opere edilizie: sarà tuttavia consentito, su esplicita autorizzazione dell’Ente Parco, e previo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali della Basilicata per gli immobili vincolati ai sensi della L.1089/39, ed in funzione delle necessità di conservazione attiva e gestione dei manufatti preesistenti storicizzati (jazzi, masserie, casini ecc.) operare su tali manufatti gli interventi di cui al successivo titolo II, con le destinazioni d’uso ivi individuate o previste dal Piano. Nelle zone delle due aree boscate, residuo della originaria copertura vegetazionale di macchia, gariga e steppa degli altopiani e dei costoni calcarei, costituenti il più elevato connotato paesaggistico dell’ambiente murgico, in caso di richiesta di variazione dello stato dei luoghi, l’intervento va sottoposto a studi specialistici comprovanti la possibilità di apportare variazioni senza determinare danno ambientale.”
Art. 9 -
Attivita’ di trasformazione edilizia / definisce in calce quanto segue:
“Nei territori compresi nel Parco, qualsiasi attività edilizia è ammessa solo per far fronte alle necessità delle produzioni agricolo - zootecniche aziendali, ivi comprese quelle abitative, ed a quelle rientrati nei fini istitutivi del Parco”
Art. 10 -
Categorie d’interventi delle trasformazioni edilizie consentite / Definisce quali sono le categorie d’intervento nelle trasformazioni edilizie possibili, rispetto a quelle ricadenti nelle zone A e B di interesse del presente documento e come specificato al successivo articolo 11
L’attività edilizia si esplica attraverso una casistica di interventi, denominati “categorie d’intervento”, così definite:
Categoria 1) - scavo archeologico e mantenimento testimoniale: opere di conservazione integrale dei reperti archeologici o antropici nello stato attuale, sia dal punto di vista strutturale che delle qualità costitutive e percettive dei manufatti e dei resti; opere di protezione e presidio dei manufatti;
Categoria 2) - manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi art. 31, lett. a e b, legge 457/78)
Categoria 3) - restauro e risanamento conservativo (vedi art.31, lett. c, legge 457/78)
Categoria 4) - ristrutturazione edilizia (vedi art. 31, lettera d, legge 457/78)
Categoria 5) - ricomposizione tipologica: interventi di cui alla categoria 3), quando comportano il ripristino di elementi dell’edificio, in tutto o in parte scomparsi, sulla base di matrici tipologiche desunte dalla casistica consolidata dei “tipi”.
Ricordiamo che all’articolo 31 della legge 457/78 conclude stabilendo che:
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni (Legge 42/2004).
Art. 11 - Trasformazioni edilizie consentite per zone territoriali
“Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti, nelle singole zone individuate all’interno del
Parco sono consentite le seguenti categorie d’intervento:
A) - RISERVA INTEGRALE
Ammessi esclusivamente interventi della categoria 1).
Per le chiese rupestri ammessi interventi della categoria 3), limitatamente ai restauri.
B) - RISERVA GENERALE
Ammessi interventi delle categorie 1)-2)-3)-4)-5)- con destinazioni d’uso di tipo agro/silvo/pastorale o attinenti le finalità istitutive del parco.
Art. 12 - Trasformazioni edilizie consentite per categorie dei manufatti
“A prescindere dalle “zone” di localizzazione dei manufatti (di cui al precedente articolo), per le strutture ed elementi di interesse storico-antropico-culturale ricadenti nel perimetro del Parco, sono consentiti esclusivamente gli interventi delle categorie individuate nella tabella n.1 allegata.
TABELLA N.1 – Categorie di interventi edilizi consentiti per le strutture storico - antropiche
Valore paesaggistico |
Eccezionale |
Elevato |
Medio |
Basso |
Aree Archeologiche |
1 |
- |
- |
- |
Habitat Rupestre |
1 |
1 |
- |
- |
Masserie,Jazzi,Casini |
1-2-3-5-6a |
1÷6a |
1÷6 |
1÷6 |
Muretti a secco |
- |
1÷2 |
1÷3 |
- |
Cisterne |
1÷3 |
1÷3 |
- |
- |
Per le Aree Archeologiche sottoposte a vincolo ex - lege 1089/39, o riconosciute di “interesse archeologico” dal Piano, qualsiasi trasformazione edilizia, colturale e/o di destinazione d’uso, va sottoposta a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica competente.
Eventuali sistemazioni a “parco archeologico” volte a rendere fruibile l’area ad un più vasto numero di visitatori, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alle mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
Per le strutture, manufatti e/o insediamenti, dell’Habitat Rupestre, per le masserie, gli jazzi, e gli altri manufatti (F1-F2-F3-F5) sottoposti a vincolo “monumentale” ex - lege 1089/39, o individuate dal Piano Quadro (da vincolare), qualsiasi trasformazione edilizia e/o di destinazione d’uso (tra quelle consentite dall’art.14) va sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali, e dei Beni Storico Artistici ove necessario.
Eventuali sistemazioni e/o restauri, volti a tutelare, salvaguardare e rendere “fruibile” ai visitatori tale patrimonio, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alla mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
Per le recinzioni di lotti e/o di proprietà ricadenti all’interno del Parco, valgono le seguenti prescrizioni:
- le recinzioni con muretti a secco (in pietra calcarea) e/o tufo esistenti, andranno conservate e ripristinate con materiale analogo a quello preesistente;
Art. 49 - Strade pedonali (sentieri) interne al Parco
“Rientrano in questa tipologie le strade ed i sentieri percorribili a piedi (o a cavallo e/o mountain-bike) interne al Parco.
Dette strade dovranno conservare di norma, le caratteristiche di sentieri rurali, anche impervi, di collegamento pedonale tra le diverse contrade del Parco.
Le eventuali modifiche e/o manutenzioni saranno finalizzate esclusivamente alla eliminazione di situazioni ai margini, o del fondo stradale, pericolose per la pubblica incolumità.
Per i sentieri di discesa nell’alveo dei valloni e delle gravine, è consentito realizzare o sistemare gradini e scalinate (anche tagliate nella roccia), protette, esclusivamente nei tratti strapiombanti, da parapetti in muretto a secco o corrimani in ferro; opportuna segnaletica (a monte o a valle del sentiero) darà indicazioni sulle difficoltà e rischi del percorso.
L’attraversamento dei torrenti potrà avvenire sistemando guadi con materiale lapideo esistente nel torrente stesso, o con piccole passerelle pedonali”
Art. 50 - Prescrizioni sui materiali da utilizzare negli interventi / Testo punto 7
“7) Sostituzione degli elementi architettonici
Gli elementi costruttivi e decorativi, quali cornicioni, capitelli, mensole, lesene, ghiere, balaustre, cornici, bugnati, che siano deteriorati in maniera irrecuperabile devono essere sostituiti impiegando gli stessi materiali d’origine (tufo, mazaro, pietra calcarea ecc.) e, per quanto possibile, le stesse tecniche di lavorazione tradizionale.
E’ vietata ogni contraffazione di tali elementi con materiali diversi da quelli originari.
E’ vietato asportare e/o manomettere fossili e materiale lapideo di qualsiasi grandezza, nonché boccagli di pozzo, pile, boccole di strutture architettoniche ed agropastorali; pertanto, la presenza di tali elementi deve essere censita adeguatamente e tutelata.”
Norme per la tutela del paesaggio
I seguenti articoli sono quelli che riguardano la normativa di tutela del paesaggio del Parco
Art. 51 - Classificazione degli elementi ed ambiti di rilevanza paesaggistica ed ambientale
Art. 52 - Elementi di interesse naturalistico
Art. 53 - Elementi di interesse archeologico
Art. 54 - Elementi di interesse storico - antropico
Art. 55 - Elementi d’interesse geo-morfologico
Gli articoli 51÷55 individuano gli elementi areali, morfologici e puntuali a seconda dell’interesse specifico e li classificano con valore: eccezionale, elevato, medio, basso ai fini dell’applicazione dell’Art. 12 Tabella 1 sulle trasformazioni edilizie precedentemente indicato, a prescindere dal fatto che gli stessi elementi appartengano a zone di tutela A, B o C del Parco.
Art. 56 - Modalità di tutela e valorizzazione / Testo pertinente
“Il territorio ricadente all’interno della perimetrazione del Parco è soggetto alla disciplina del D.L.vo 490/99- Testo Unico della legislazione in materia di Beni Culturali ed Ambientali (legge abrogativa delle LL.nn. 1497/’39 – 431/85 ); in attuazione di quanto disposto dalla precitata legge, qualsiasi intervento di alterazione dello stato dei luoghi, all’interno del territorio del Parco, è soggetto alla disciplina degli artt. nn. 151-152- 163; sono in vigore, inoltre, le disposizioni delle L.R. nn. 50/93 – 7/9, relative allo snellimento delle procedure. [...]
In particolare, sotto il profilo paesaggistico, qualsiasi trasformazione consentita dal Piano dovrà ottemperare alle prescrizioni degli artt. seguenti. (57 e 58)
Art. 57 - Elementi areali (è indicato in modo errato come aerali)
“Sono costituiti da quegli elementi elencati nei precedenti articoli nn.54-55-57 apprezzabili prevalentemente per l’estensione in superficie delle proprie caratteristiche costitutive.
Gli elementi aerali di valore “eccezionale” e/o “elevato” dovranno conservare inalterate le loro caratteristiche costituite: qualsiasi trasformazione d’uso consentita dovrà essere pertanto di limitata entità e non dovrà modificare sensibilmente l’aspetto costitutivo fondamentale dell’elemento; questa circostanza dovrà risultare da procedure di V.I.A. da condurre secondo le vigenti norme.
Gli elementi aerali di valore “medio” e/o “basso” potranno modificare in parte il loro aspetto percettivo costitutivo, nell’ambito delle trasformazioni d’uso e/o produttive consentite del Piano.
Nel caso di compresenza di valori eccezionali/elevati, per alcuni aspetti, con valori medio/bassi, per altri aspetti dell’elemento aerale (territorio) considerato, la trasformabilità consentita per gli aspetti di minor valore non dovrà comunque compromettere la tutela degli aspetti percettivi e costitutivi di maggior valore; questa circostanza andrà verificata mediante procedura di V.I.A.”
Art. 58 - Elementi puntuali
“Sono costituiti da quegli elementi, elencati nel precedente art.53, apprezzabili prevalentemente per la configurazione puntuale delle proprie caratteristiche costitutive.
Gli elementi “puntuali” di valore “eccezionale” e/o “elevato” dovranno conservare inalterate le proprie caratteristiche costitutive: qualsiasi trasformazione di destinazione d’uso consentita dovrà pertanto conservare l’integrità strutturale e tipologica dell’organismo in oggetto (interventi di manutenzione e/o restauro); inoltre per le trasformazioni eventualmente consentite nelle aree esterne adiacenti all’elemento, ed ad esso assoggettate sotto il profilo paesaggistico / percettivo, si avrà cura di lasciare inalterati i coni visivi principali: a tal fine tali trasformazioni saranno soggette a contestuale procedura di V.I.A./puntuale da effettuarsi secondo le modalità indicate all’articolo seguente.
Gli elementi puntuali di valore “medio” e/o “basso” potranno essere trasformati compatibilmente con le prescrizioni del Piano del Parco. Nel caso di compresenza di valori aerali “eccezionale”/”elevato” con valori puntuali “medio”/”basso”, le trasformazioni consentite per gli elementi di minor valore non dovranno comunque compromettere la tutela degli aspetti percettivi e costitutivi di maggior valore; questa circostanza andrà verificata mediante procedure di V.I.A./puntuale.”
Art. 59 - Procedure di V.I.A.
l’articolo riporta le norme inerenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale in tutti i casi previsti
Art. 66
E’ vietata l’asportazione o alterazione delle cotica erbosa e dello strato superficiale dei terreni fatte salve le attività legate all’agricoltura e all’edilizia autorizzata.
Art. 69 / Interessa l’altipiano di Murgia Timone, il belvedere come area di gariga e pseudosteppa
“Nelle aree a gariga e a pseudosteppa (Thero-Brachypodieti) .
E’ vietato il decespugliamento.
E’ vietato lo spietramento e lo sbancamento.
E’ vietata l’aratura.
Sono vietati gli incendi pilotati.
Sono permessi i fuochi d’artificio in occasione delle feste patronali o altre feste religiose solo però nelle apposite aree individuate dall’Ente Parco a ridosso del piazzale di Murgia Timone per la città di Matera. E’ obbligatoria anche una presenza di una squadra di vigili del fuoco o di volontari antincendio.”
Art. 72 / In quest’articolo si richiama il valore delle zone a riserva generale e soprattutto il valore del banco calcarenitico in affioramento nei terreni
“Nelle zone di riserva generale sono consentiti quegli interventi forestali migliorativi atti a favorire una graduale riconversione dei popolamenti verso aspetti più naturali e spontanei. L’utilizzazione dei boschi con potenzialità produttive è subordinata alla redazione da parte dell’Ente Parco di uno specifico piano d’assestamento forestale che ne regolamenterà i prelievi legnosi. [...]
Non sono consentiti ulteriori estendimenti delle aree dei coltivi, e danno di garighe, steppe, macchie e boschi. [...]
“Nel caso in cui i terreni risultano già coltivati e, pertanto, ne corrisponde la qualità catastale di seminativo e/o erborato, sono consentite le sole lavorazioni agrarie dei terreni. E’ consentita l’eventuale eliminazione di pietrame non radicato che potrebbe danneggiare gli attrezzi agricoli con esclusione di lavorazioni che possono interessare il sub-strato roccioso calcareo e/o calcarenitico anche quando in affioramento. A tal uopo le lavorazioni agrarie saranno preventivamente autorizzate dall’Ente di gestione del Parco su istanza degli interessati riportante chiaramente su stralcio planimetrico catastale, aereofotogrammetico e di Piano le aree oggetto di intervento colturale”. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco).
Piano del Parco della Murgia Materana - C. NORME DI GESTIONE
Articoli e norme di riferimento rispetto ai lavori di Invitalia
Art.3 - Divieti / determinazione dei divieti relativi alle attività nel territorio del Parco
f) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geologici
Art.4 - Modalità presentazione dei progetti / Gestione delle attività di trasformazione edilizia
I progetti per interventi di trasformazione e/o nuova edificazione consentiti dal Piano del Parco dovranno contenere i seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) planimetria-stralcio del Piano del Parco e certificazione catastale;
c) planimetria, aereofotogrammetrica e catastale, in scala adeguata, dell’intera estensione dell’azienda (e/o proprietà fondiaria) interessata dal progetto di trasformazione di cui al “piano pluriennale di utilizzazione aziendale”, presupposto della trasformazione edilizia di progetto;
d) rilievo architettonico e storico-critico dei manufatti, ove preesistenti (scala 1:50);
e) rilievo morfologico-paesaggistico-naturalistico-ambientale del sito oggetto di intervento;
f) progetto esecutivo in scala 1:50;
g) elenco dei materiali di finitura e dei colori;
h) documentazione fotografica a colori, ante operam, formato 18x24, estesa all’intorno paesaggistico, “nonché simulazione fotografica dell’intervento proposto” (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP);
i) documentazione di V.I.A., ove richiesta dalle norme tecniche del Piano del Parco.
Laddove il progetto fruisca di contributi economici ai sensi delle vigenti leggi, gli elaborati summenzionati saranno integrati da computo metrico estimativo e da altre eventuali documentazioni previste dalle leggi di finanziamento.
Ove necessario, i progetti saranno corredati di NULLA-OSTA previsti dalle vigenti leggi: 1497/39, 1089/39, Vigili del Fuoco, Ispettorato Forestale e/o Agricoltura ecc.
In particolare, qualsiasi progetto per intervento di trasformazione edilizia e/o infrastrutture all’interno del territorio del Parco, dovrà ottenere la prevista autorizzazione da parte dell’Ente Parco, il quale potrà anche richiedere le modifiche che si rendessero necessarie a far si che le nuove opere non intacchino le finalità istitutive del Parco e/o provochino sensibile alterazione all’aspetto ed allo stato dei beni e delle bellezze panoramiche.
Art. 5 - Istruttoria dei progetti
Si seguiranno le procedure previste dalle vigenti leggi in materia. Qualora il progetto sia candidato ad un contributo o finanziamento agevolato previsto dalle vigenti leggi del settore, il Comune competente potrà rilasciare al soggetto proponente, prima della Concessione Edilizia, idonea certificazione attestante la conformità delle opere progettate alle norme del Piano del Parco.
“L’Ente Parco dovrà rilasciare il competente parere sugli interventi richiesti entro 60 giorni dalla istanza. Tale termine potrà essere interrotto una sola volta. Decorso tale termine il parere si intenderà di diniego”. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Piano delParco)
Art. 6 - Tenuta dei cantieri
[…] L’accesso dei mezzi pesanti al cantiere avverrà secondo modalità da concordare con l’Ente Parco, lungo itinerari prefissati, avendo cura di evitare danni a vegetazione, o morfologia dei sentieri, lungo il tragitto.
Eventuali alterazioni eventualmente provocate lungo il percorso, e nell’area di cantiere, verranno ripristinate a cura e spese del soggetto titolare dell’intervento.
La fattibilità tecnica/operativa, e di cantiere, costituisce comunque elemento di valutazione preventiva della fattibilità dell’intervento ai fini della procedura di V.I.A.
Nel caso di inottemperanza delle presenti Norme si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Comunale.
Art. 7 - Tutela delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche.
E’ vietato manomettere o comunque alterare le cose dichiarate dell’Ente Parco di notevole interesse naturalistico, geologico e paleontologico.
Agli effetti di tale divieto, ai proprietari dei lavori interessati, viene notificata nelle modalità di legge ed a cura dell’Ente Parco, la dichiarazione di notevole interesse del bene medesimo.