Statuto dell’Associazione Culturale Codice 21
Titolo I - Costituzione e scopi
Art. 1
E’ costituita un’Associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE CODICE 21.
L’Associazione ha sede in Matera Vico Santa Cesarea ed è una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura, delle scienze e della ricerca scientifica, della tutela ambientale, della tutela del patrimonio culturale, delle arti, delle lettere, della comunicazione
In particolare, l’Associazione potrà svolgere attività di:
- ricerca scientifica e analisi dei valori culturali contenuti o espressi da un dato territorio siano essi materiali o immateriali;
- protezione partecipata, gestione e promozione di aree e territori di interesse ambientale e culturale;
- educazione dei cittadini alla cura e manutenzione del territorio e alla gestione di situazioni di emergenza ambientale e/o emergenze di carattere culturale;
- analisi e monitoraggio di tutti i fenomeni che possono destabilizzare le condizioni di equilibrio territoriale anche attraverso lo sviluppo dedicato di sistemi, metodologie, modelli di controllo, tutela e gestione;
- pubblicazione di prodotti editoriali di carattere culturale attraverso qualsiasi canale di diffusione;
- promozione e realizzazione di attività, connesse alla conoscenza, formazione, divulgazione di valori culturali materiali ed immateriali;
L’associazione Culturale CODICE 21 per il raggiungimento delle proprie finalità, intende realizzare e promuovere varie attività, in particolare:
- progetti e attività di ricerca scientifica, convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- progetti e attività di formazione;
- progetti e attività editoriali: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- progetti e attività di gestione di siti di interesse culturale ed ambientale
- L’Associazione Culturale CODICE 21 potrà stipulare protocolli, intese e accordi di partenariato per la pianificazione, progettazione, organizzazione e gestione di progetti conformi alle finalità istituzionali con Enti pubblici e privati.
Art. 3
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Art. 4
I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.
Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.
Art. 6
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.
La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Art. 7
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo II - Organi dell’associazione
Art. 8
Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente.
L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.
E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 10
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre provvede a:
- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
Art. 11
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.
Art. 12
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 13
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di cinque anni ed è rieleggibile.
Art. 14
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
- l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
- l’esclusione degli associati;
- la redazione annuale del rendiconto.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.15
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante posta elettronica, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Art.16
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art.17
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.
Art.18
Salvo quanto diversamente deliberato dall’Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o definito – da chiunque prestate – le quali saranno retribuite secondo le condizioni di mercato. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate
Titolo III - Patrimonio sociale
Art. 19
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Art. 20
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto, custodito dal Presidente sarà a disposizione degli associati per almeno i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art. 21
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo IV - Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali
Art. 22
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità,.
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.