Gran parte degli inteverti del cosiddetto Parco della storia dell’uomo riguardano i sentieri del Parco della Murgia Materana che conducono verso gli elementi più importanti dal punto di vista storico e paesaggistico. Le visite turistiche nell’area di Murgia Timone finora sono state organizzate dall’Ente Parco prevedendo l’ausilio del centro visite e CEA di Jazzo Gattini e un regolamento generale per le escursioni che riguarda l’intero territorio. Nessun regolamento specifico risulta per quanto attiene le visite libere e l’accesso ai vari monumenti ed aree di Murgia Timone.
Va ricordato che finora le visite guidate su Murgia Timone sono state offerte dal CEA e dagli operatori turistici con il supporto di guide autorizzate ad un pubblico comprendente adulti, bambini, e da alcuni operatori anche ai disabili.
I sentieri e i luoghi di visita come illustrato nella pagina dedicata, prima dei lavori si presentavano perfettamente visibili e praticabili integrati ovviamente nella morfologia del luogo.
Normativa sui muretti a secco
Per quanto riguarda i muri a secco nell’area di Murgia Timone interessata dai lavori ed interamente ricadente in Zona A riserva integrale e B riserva generale, ed inoltre classificata in base alle norme paesaggistiche come luoghi di valore eccezionale o elevato, le norme sulle possibili trasformazioni edilizie sono molto chiare.
Per quanto attiene alle norme sulla zonazione
Articoli 4, 5 e 6 delle NTA del Piano del Parco non è consentito costruire nuove opere edilizie.
Per quanto attiene al combinato di norme sulle trasformazioni edilizie consentite relativamente alla classificazione paesaggistica le norme di interesse riguardanti i lavori effettuati sono:
Art. 9 -
Attività di trasformazione edilizia / definisce in calce quanto segue:
“Nei territori compresi nel Parco, qualsiasi attività edilizia è ammessa solo per far fronte alle necessità delle produzioni agricolo - zootecniche aziendali, ivi comprese quelle abitative, ed a quelle rientrati nei fini istitutivi del Parco”
Art. 10 -
Categorie d’interventi delle trasformazioni edilizie consentite / Definisce quali sono le categorie d’intervento nelle trasformazioni edilizie possibili, rispetto a quelle ricadenti nelle zone A e B di interesse del presente documento e come specificato al successivo articolo 11
L’attività edilizia si esplica attraverso una casistica di interventi, denominati “categorie d’intervento”, così definite:
Categoria 1) - scavo archeologico e mantenimento testimoniale: opere di conservazione integrale dei reperti archeologici o antropici nello stato attuale, sia dal punto di vista strutturale che delle qualità costitutive e percettive dei manufatti e dei resti; opere di protezione e presidio dei manufatti;
Categoria 2) - manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi art. 31, lett. a e b, legge 457/78)
Categoria 3) - restauro e risanamento conservativo (vedi art.31, lett. c, legge 457/78)
Categoria 4) - ristrutturazione edilizia (vedi art. 31, lettera d, legge 457/78)
Categoria 5) - ricomposizione tipologica: interventi di cui alla categoria 3), quando comportano il ripristino di elementi dell’edificio, in tutto o in parte scomparsi, sulla base di matrici tipologiche desunte dalla casistica consolidata dei “tipi”.
Ricordiamo che all’articolo 31 della legge 457/78 conclude stabilendo che:
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni (Legge 42/2004).
Art. 11 - Trasformazioni edilizie consentite per zone territoriali
“Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti, nelle singole zone individuate all’interno del
Parco sono consentite le seguenti categorie d’intervento:
A) - RISERVA INTEGRALE
Ammessi esclusivamente interventi della categoria 1).
Per le chiese rupestri ammessi interventi della categoria 3), limitatamente ai restauri.
B) - RISERVA GENERALE
Ammessi interventi delle categorie 1)-2)-3)-4)-5)- con destinazioni d’uso di tipo agro/silvo/pastorale o attinenti le finalità istitutive del parco.
Art. 12 - Trasformazioni edilizie consentite per categorie dei manufatti
“A prescindere dalle “zone” di localizzazione dei manufatti (di cui al precedente articolo), per le strutture ed elementi di interesse storico-antropico-culturale ricadenti nel perimetro del Parco, sono consentiti esclusivamente gli interventi delle categorie individuate nella tabella n.1 allegata.
TABELLA N.1 – Categorie di interventi edilizi consentiti per le strutture storico - antropiche
Valore paesaggistico |
Eccezionale |
Elevato |
Medio |
Basso |
Aree Archeologiche |
1 |
- |
- |
- |
Habitat Rupestre |
1 |
1 |
- |
- |
Masserie,Jazzi,Casini |
1-2-3-5-6a |
1÷6a |
1÷6 |
1÷6 |
Muretti a secco |
- |
1÷2 |
1÷3 |
- |
Cisterne |
1÷3 |
1÷3 |
- |
- |
Per le Aree Archeologiche sottoposte a vincolo ex - lege 1089/39, o riconosciute di “interesse archeologico” dal Piano, qualsiasi trasformazione edilizia, colturale e/o di destinazione d’uso, va sottoposta a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica competente.
Eventuali sistemazioni a “parco archeologico” volte a rendere fruibile l’area ad un più vasto numero di visitatori, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alle mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
Per le strutture, manufatti e/o insediamenti, dell’Habitat Rupestre, per le masserie, gli jazzi, e gli altri manufatti (F1-F2-F3-F5) sottoposti a vincolo “monumentale” ex - lege 1089/39, o individuate dal Piano Quadro (da vincolare), qualsiasi trasformazione edilizia e/o di destinazione d’uso (tra quelle consentite dall’art.14) va sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali, e dei Beni Storico Artistici ove necessario.
Eventuali sistemazioni e/o restauri, volti a tutelare, salvaguardare e rendere “fruibile” ai visitatori tale patrimonio, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alla mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
Per le recinzioni di lotti e/o di proprietà ricadenti all’interno del Parco, valgono le seguenti prescrizioni:
- le recinzioni con muretti a secco (in pietra calcarea) e/o tufo esistenti, andranno conservate e ripristinate con materiale analogo a quello preesistente;
Queste norme indicano che per quanto riguarda i muri a secco, nell’area di Murgia Timone interessata dai lavori di Invitalia è possibile operare solo in termini di consevazione integrale (categoria 1) o manutenzione ordinaria (categoria 2), quindi nel caso in cui siano già presenti i muretti a secco. La norma non consente la posa in opera di nuovi muri a secco per nessun motivo.
Ricordiamo a tal fine che l’Ente di Gestione del Parco nel corso dei suoi 23 anni di esistenza, non ha mai ritenuto di dover costruire muri a secco o percorsi come quelli realizzati negli interventi Civiltà Rupestre appaltati da Invitalia per l’accesso a San Falcione e Madonna delle tre porte, che le chiese erano protette da cancelli chiusi e che l’accesso alla visita è stato consentito attraverso le attività condotte dal CEA presente nel centro visite di Jazzo Gattini.