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Normativa sui sentieri e muri a secco

Gran parte degli inteverti del cosiddetto Parco della storia dell’uomo riguardano i sentieri del Parco della Murgia Materana che conducono verso gli elementi più importanti dal punto di vista storico e paesaggistico. Le visite turistiche nell’area di Murgia Timone finora sono state organizzate dall’Ente Parco prevedendo l’ausilio del centro visite e CEA di Jazzo Gattini e un regolamento generale per le escursioni che riguarda l’intero territorio. Nessun regolamento specifico risulta per quanto attiene le visite libere e l’accesso ai vari monumenti ed aree di Murgia Timone.

Va ricordato che finora le visite guidate su Murgia Timone sono state offerte dal CEA e dagli operatori turistici con il supporto di guide autorizzate ad un pubblico comprendente adulti, bambini, e da alcuni operatori anche ai disabili.
I sentieri e i luoghi di visita come illustrato nella pagina dedicata, prima dei lavori si presentavano perfettamente visibili e praticabili integrati ovviamente nella morfologia del luogo.

Normativa sentieri pedonali

Per quanto attiene ai sentieri pedonali le NTA del Piano del Parco prevedono quanto segue:
ART. 49
Strade pedonali (sentieri) interne al Parco
Rientrano in questa tipologie le strade ed i sentieri percorribili a piedi (o a cavallo e/o mountain-bike) interne al Parco.
Dette strade dovranno conservare di norma, le caratteristiche di sentieri rurali, anche impervi, di collegamento pedonale tra le diverse contrade del Parco.

Le eventuali modifiche e/o manutenzioni saranno finalizzate esclusivamente alla eliminazione di situazioni ai margini, o del fondo stradale, pericolose per la pubblica incolumità.

Per i sentieri di discesa nell’alveo dei valloni e delle gravine, è consentito realizzare o sistemare gradini e scalinate (anche tagliate nella roccia), protette, esclusivamente nei tratti strapiombanti, da parapetti in muretto a secco o corrimani in ferro; opportuna segnaletica (a monte o a valle del sentiero) darà indicazioni sulle difficoltà e rischi del percorso.
L’attraversamento dei torrenti potrà avvenire sistemando guadi con materiale lapideo esistente nel torrente stesso, o con piccole passerelle pedonali.

La norma non prevede nessun ricarico di materiale sui sentieri pedonali, come invece è stato posto in opera per i lavori Preistoria e Civiltà rupestre per una lunghezza complessiva di oltre 3 Km con l’introduzione in area protetta di circa 500 metri cubi di stabilizzato granulare materiale alieno al Parco della Murgia Materana.

Ricordiamo a tal fine che l’Ente di Gestione del Parco nel corso dei suoi 23 anni di esistenza ha posizionato un solo corrimano metallico in prossimità delle scale di discesa verso la Chiesa rupestre di Sant’Agnese, e dei piccoli cordoni metallici matenuti da 3 paletti in un solo punto lungo il sentiero del versante Gravina di Murgia Timone, ed uno in prossimità della chiesa di Madonna delle Tre porte, ritenendo per tutti questi anni tale scelta sufficiente a garantire l’accessibilità e la percorribilità secondo le difficoltà individuate dalla classificazione escursionistica in luoghi naturali. Non risultano nel corso di questi anni che vi siano stati incidenti durante la percorrenza dei sentieri di Murgia Timone.

Normativa sui muretti a secco

Per quanto riguarda i muri a secco nell’area di Murgia Timone interessata dai lavori ed interamente ricadente in Zona A riserva integrale e B riserva generale, ed inoltre classificata in base alle norme paesaggistiche come luoghi di valore eccezionale o elevato, le norme sulle possibili trasformazioni edilizie sono molto chiare.

Per quanto attiene alle norme sulla zonazione Articoli 4, 5 e 6 delle NTA del Piano del Parco non è consentito costruire nuove opere edilizie.

Per quanto attiene al combinato di norme sulle trasformazioni edilizie consentite relativamente alla classificazione paesaggistica le norme di interesse riguardanti i lavori effettuati sono:

Art. 9 - Attività di trasformazione edilizia / definisce in calce quanto segue:
“Nei territori compresi nel Parco, qualsiasi attività edilizia è ammessa solo per far fronte alle necessità delle produzioni agricolo - zootecniche aziendali, ivi comprese quelle abitative, ed a quelle rientrati nei fini istitutivi del Parco”

Art. 10 - Categorie d’interventi delle trasformazioni edilizie consentite / Definisce quali sono le categorie d’intervento nelle trasformazioni edilizie possibili, rispetto a quelle ricadenti nelle zone A e B di interesse del presente documento e come specificato al successivo articolo 11

L’attività edilizia si esplica attraverso una casistica di interventi, denominati “categorie d’intervento”, così definite:
Categoria 1) - scavo archeologico e mantenimento testimoniale: opere di conservazione integrale dei reperti archeologici o antropici nello stato attuale, sia dal punto di vista strutturale che delle qualità costitutive e percettive dei manufatti e dei resti; opere di protezione e presidio dei manufatti;
Categoria 2) - manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi art. 31, lett. a e b, legge 457/78)
Categoria 3) - restauro e risanamento conservativo (vedi art.31, lett. c, legge 457/78)
Categoria 4) - ristrutturazione edilizia (vedi art. 31, lettera d, legge 457/78)
Categoria 5) - ricomposizione tipologica: interventi di cui alla categoria 3), quando comportano il ripristino di elementi dell’edificio, in tutto o in parte scomparsi, sulla base di matrici tipologiche desunte dalla casistica consolidata dei “tipi”.

Ricordiamo che all’articolo 31 della legge 457/78 conclude stabilendo che:
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni (Legge 42/2004).

Art. 11 - Trasformazioni edilizie consentite per zone territoriali
“Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti, nelle singole zone individuate all’interno del
Parco sono consentite le seguenti categorie d’intervento:

A) - RISERVA INTEGRALE
Ammessi esclusivamente interventi della categoria 1).
Per le chiese rupestri ammessi interventi della categoria 3), limitatamente ai restauri.

B) - RISERVA GENERALE
Ammessi interventi delle categorie 1)-2)-3)-4)-5)- con destinazioni d’uso di tipo agro/silvo/pastorale o attinenti le finalità istitutive del parco.

Art. 12 - Trasformazioni edilizie consentite per categorie dei manufatti
“A prescindere dalle “zone” di localizzazione dei manufatti (di cui al precedente articolo), per le strutture ed elementi di interesse storico-antropico-culturale ricadenti nel perimetro del Parco, sono consentiti esclusivamente gli interventi delle categorie individuate nella tabella n.1 allegata.

TABELLA N.1 – Categorie di interventi edilizi consentiti per le strutture storico - antropiche

Valore paesaggistico Eccezionale Elevato Medio Basso
Aree Archeologiche 1 - - -
Habitat Rupestre 1 1 - -
Masserie,Jazzi,Casini 1-2-3-5-6a 1÷6a 1÷6 1÷6
Muretti a secco - 1÷2 1÷3 -
Cisterne 1÷3 1÷3 - -

Per le Aree Archeologiche sottoposte a vincolo ex - lege 1089/39, o riconosciute di “interesse archeologico” dal Piano, qualsiasi trasformazione edilizia, colturale e/o di destinazione d’uso, va sottoposta a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica competente.
Eventuali sistemazioni a “parco archeologico” volte a rendere fruibile l’area ad un più vasto numero di visitatori, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alle mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
Per le strutture, manufatti e/o insediamenti, dell’Habitat Rupestre, per le masserie, gli jazzi, e gli altri manufatti (F1-F2-F3-F5) sottoposti a vincolo “monumentale” ex - lege 1089/39, o individuate dal Piano Quadro (da vincolare), qualsiasi trasformazione edilizia e/o di destinazione d’uso (tra quelle consentite dall’art.14) va sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali, e dei Beni Storico Artistici ove necessario.
Eventuali sistemazioni e/o restauri, volti a tutelare, salvaguardare e rendere “fruibile” ai visitatori tale patrimonio, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alla mobilità dei visitatori all’interno del Parco.
Per le recinzioni di lotti e/o di proprietà ricadenti all’interno del Parco, valgono le seguenti prescrizioni:
- le recinzioni con muretti a secco (in pietra calcarea) e/o tufo esistenti, andranno conservate e ripristinate con materiale analogo a quello preesistente;

Queste norme indicano che per quanto riguarda i muri a secco, nell’area di Murgia Timone interessata dai lavori di Invitalia è possibile operare solo in termini di consevazione integrale (categoria 1) o manutenzione ordinaria (categoria 2), quindi nel caso in cui siano già presenti i muretti a secco. La norma non consente la posa in opera di nuovi muri a secco per nessun motivo.

Ricordiamo a tal fine che l’Ente di Gestione del Parco nel corso dei suoi 23 anni di esistenza, non ha mai ritenuto di dover costruire muri a secco o percorsi come quelli realizzati negli interventi Civiltà Rupestre appaltati da Invitalia per l’accesso a San Falcione e Madonna delle tre porte, che le chiese erano protette da cancelli chiusi e che l’accesso alla visita è stato consentito attraverso le attività condotte dal CEA presente nel centro visite di Jazzo Gattini.

Accessibilità ai disabili

Per quanto riguarda l’accessibilità ai disabili, il Ministero dell’Ambiente attraverso un documento dedicato alla accessibilità e fruibilità per un utenza ampliata dei parchi a persone con disabilità, anziani e bambini, specifica che è il Piano del Parco come definito dall’art. 12 della legge 394/1991 - Legge quadro nazionale sulle aree protette, a dover prevedere se possibile una serie di norme e di programmi dedicati a questo tema.

Questo significa che l’accessibilità ampliata deve essere contenuta nel Piano del Parco, e nel caso del Parco della Murgia Materana, non vi sono riferimenti a questo. Per poter realizzare i percorsi di San Falcione e Madonna delle tre porte per una utenza ampliata come indicato nei comunicati di Invitalia, ammesso che lo siano, dal punto di vista normativo era necessario integrare o modificare il Piano del Parco, con approvazione del Consiglio Regionale e pubblicazione sul BUR.

Ricordiamo a tal fine che Matera attraverso i suoi operatori specializzati aveva già offerto percorsi ed esperienza di visita dedicati ai disabili nel Parco della Murgia Materana prima dei lavori del cosiddetto Parco della storia dell’uomo.

Riferimenti

Di seguito i documenti di riferimento citati a proposito della normativa sui sentieri, muri a secco e accesso ai disabili
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