Il Parco della Murgia Materana è specificamente oggetto di una serie di normative nazionali, regionali ed internazionali che costituiscono un combinato disposto di leggi caratterizzate da una comune finalità: la salvaguardia del Parco della Murgia Materana e la sua trasmissione in integrità alle generazioni future.
Da quello che di seguito viene esposto si evince che le finalità e le attività di visita o turistiche, siano esse educative, di sfruttamento economico, o altro, sono questioni che vengono trattate nel Piano del Parco (se previste) e comunque subordinate al mantenimento in integrità dei luoghi richiamata dalla normativa prima (L. 771/1986) e da tutte le altre leggi dall’istituzione del Parco in avanti.
Legge Nazionale 771/1986
La prima legge nazionale che riguarda il Parco ed in particolare Murgia Timone, è la Legge 11 Novembre 1986, n. 771 - Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (G.U. 24 novembre 1986, n. 273) che è una legge speciale dello Stato Italiano dedicata a Matera, quindi non una legge generica, il cui Articolo 1 sancisce quanto segue
Art. 1. Finalità - 1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni
Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.
2. Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.
La Legge 771/1986 quindi sancisce che l’obiettivo della legge è la salvaguardia dell’altipiano e non altro.
Legge Regione Basilicata 11/1990
Nel 1990 la Regione Basilicata del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano o Parco della Murgia Materana.
Le finalità della legge sono indicate nei seguenti articoli:
Art. 1. (Finalità) - La Regione Basilicata, riconosce il carattere archeologico-storico- artistico-naturale del patrimonio delle "Chiese rupestri" e la specificità ambientale del territorio del Materano in cui esse ricadono.
Art. 2. (Istituzione e tutela del Parco) - E’ istituito il "Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano".
La tutela, il recupero e la valorizzazione del comprensorio murgico, interessato dalle presenze di archeologia preistorica e storica, sono di preminente interesse regionale.
Art. 3. (Obiettivi) - La istituzione del Parco è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione dell’habitat rupestre ricadente nel territorio dei Comuni di Matera e di Montescaglioso;
b) la protezione, la ricostituzione e il miglioramento, ove necessario, degli eco-sistemi naturali, su fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico del territorio;
c) la protezione e la ricostituzione di comunità biotiche e dei loro habitat, segnatamente se rari e in via di estinzione e non più presenti nella zona;
d) la salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore preistorico, storico, scientifico, culturale, didattico, scenico e paesaggistico;
e) tutela della qualità dei corsi d’acqua e dei sistemi idrici, idrografici e idrogeologici ad essi collegati;
f) la educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette;
g) la promozione e la organizzazione della fruizione turistica ai fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;
h) la promozione degli interventi per lo sviluppo economico e produttivo dell’area del Parco, compatibilmente con l’esigenza di tutela attiva dell’ambiente, mediante anche la sperimentazione di nuove tecniche in agricoltura e in zootecnia;
i) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni, con particolare riferimento agli insediamenti rurali
Come si evince la salvaguardia, la tutela e la protezione del patrimonio naturale storico e paesaggistico sono le ragioni prevalenti dell’istituzione del Parco in quanto per definizione area protetta.
Tutte le altre ovvero fruizione e valorizzazione verranno normate e gestiste secondo i successivi provvedimenti legislativi. Il Parco della Murgia Materana rientrerà in tutta la normativa dedicata a partire dalla Legge Quadro Nazionale sulle Aree Protette n. 394/1991 che stabilisce quali sono i criteri di protezione e gestione generali e quali quelli di dettaglio attraverso il Piano del Parco, strumento che rispecchia le specifiche caratteristiche e le diversità di ognuna delle aree protette nazionali e regionali.
Legge Regione Basilicata 2/1998
Istituzione dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano
Art. 1 - Istituzione dell’Ente Parco - In applicazione dell’art. 16 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, è istituito con la presente legge un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato "Ente di gestione del Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano". L’Ente esercita la direzione e l’amministrazione del Parco, già istituito e delimitato dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 11; esso programma ed attua le attività e gli interventi necessari per il
conseguimento delle finalità istitutive del Parco. Le finalità del Parco sono quelle già indicate nell’art. 3 della legge regionale n. 11/1990.
Piano del Parco della Murgia Materana (2005)
Il Piano del Parco rappresenta la normativa specifica per tutto quanto ricade all’interno del proprio comprensorio. Nel Piano vengono indicate con dettaglio le destinazioni di ogni area o contrada presente, la classificazione del territorio in zone con differenti livelli di tutela, le classificazioni dei valori storici, naturali e paesaggistici presenti, la normativa sugli interventi di trasformazione edilizia, sulla sentieristica e sulla conduzione di tutte le attività previste e possibili.
Per quanto riguarda la destinazione del comprensorio di Murgia Timone (oggetto degli interventi Preistoria e Civiltà Rupestre degli appalti e lavori Invitalia)
Piano del Parco Allegato A - Relazione: 3.6. PARTI CONTRADE E RUOLI URBANISTICI SPECIFICI
Accanto alla “zonazione” a carattere naturalistico - ambientale, il piano opera una lettura ed organizzazione per “parti” del vasto territorio del Parco, finalizzata alla ricomposizione di un disegno unitario di tutela e valorizzazione delle qualità e “vocazionalità” specifiche che le stesse esprimono.
Il Piano individua quindi il “cuore” del Parco nei vasti territori che vanno da Murgia Timone, fino a Murgia S.Andrea, Lucignano e relative gravine e gravinelle. “Cuore” definibile non solo in termini naturalistici, ma anche di utilizzazione prevalentemente agricolo-zootecnica: ampi spazi rurali strettamente correlati alle emergenze morfologiche/ambientali del Parco. Per queste aree, costituenti il corpo, l’aspetto fondamentale naturalistico/ambientale del Parco da trasmettere integro alle generazioni future, il Piano prevede un’azione prevalentemente di tutela, degli aspetti naturalistici e delle attività tradizionali, lasciando all’iniziativa dei privati proprietari la possibilità di integrare le strutture esistenti, con iniziative diversificate di tipo agrituristico, inserite nel circuito di valorizzazione che sarà predisposto dall’Ente Parco.
Patrimonio Mondiale UNESCO (2007)
L’istituzione del Parco della Murgia Materana, e il relativo complesso normativo descritto a partire dalla Legge 771/1986, con la definizione del Piano del Parco consente di arrivare al massimo riconoscimento internazionale, per il quale, ai valori unici e rappresentativi per tutta l’umanità si uniscono garanzie di salvaguardia tali da permettere anche all’UNESCO di poter dichiarare circa 1.000 ettari del Parco della Murgia Materana Patrimonio Mondiale dell’Umanità da trasmettere alle generazioni future.
Tutta l’area di Murgia Timone ricade nel perimetro individuato dal riconoscimento dell’UNESCO.
I criteri sanciti da tale riconoscimento sono III - IV - V
III. rappresentare una testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;
IV. essere un eccezionale esempio di edificio o complesso architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri uno stadio significativo o stadi significativi nella storia umana;
V. rappresentare un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale o di utilizzo del territorio che sia rappresentativo di una o più culture, specialmente se divenuto vulnerabile per l’impatto di cambiamenti irreversibili
Ai fini dell’analisi della compatibilità del cosiddetto Parco della storia dell’uomo e degli interventi prodotti denominati Preistoria e Civiltà rupestre tutto quanto sopra esposto indica che nessuna normativa indica finalità o destinazione d’uso turistico per Murgia Timone, rispetto a quanto specificato nelle finalità dei Documenti di programmazione degli interventi (DPI) posti alla base degli appalti di Invitalia.
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UNESCO World Heritage List: The Sassi and the Park of the Rupestrian Churches of Matera